Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Circolare 18-11-2016 - Paesi  in cui si possono esportare con facilitazioni srmi da caccia e sportive


Circolare Ministero dell'Interno - 557/PAS/U/017536/10175{1} del 18/11/2016
OGGETTO: Regolamento (UE) n. 258 del 2012, del Parlamento Euiropeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012.
Seguito circolare n. 557/PAS/U/012866/10175(1) del 29 luglio 2014.
Con circolare n. 557/PAS/U/012866/10175(1) del 29 luglio 2014, è stata fornita l’elencazione dei Paesi verso cui le SS.LL. possono procedere ad autorizzare direttamente le esportazioni di armi comuni da sparo, loro parti e componenti e munizioni destinate ad uso venatorio-sportivo, così come disciplinato dal Regolamento UE 258 del 2012.
Ciò premesso, nel richiamare integralmente le disposizioni impartite da ultimo con la citata circolare, si fornisce la lista aggiornata dei Paesi nei confronti dei quali codesti Uffici territoriali potranno esperire direttamente le procedure di propria competenza e, all’esito favorevole, concedere l’autorizzazione richiesta.
Per i Paesi non inseriti nell’elenco dovrà essere richiesto il Nulla Osta per i successivi adempimenti di questo Dicastero.
1. Andorra             15. Islanda                     29. Papua Nuova Guinea
2. Argentina           16. Isole Marshall           30. Paraguay
3. Australia             17. Isole Salomone        31. Perù
4. Bliutan               18. Liechtenstein            32. Samoa
5. Brasile               19. Maldive                    33. San Marino
6. Camerini            20. Mauritania               34. Sevchelles
7. Canada              21. Mauritius                  35. Singapore
8. Capo Verde        22. Micronesia                36. Stati Uniti d’America
9. Cile                   23. Monaco (Principato)  37. Svizzera
10. Vaticano          24. Mongolia                   38. Tuvalu
11. Corea del Sud. 25  Nepal                        39. Uruguay
12. Costa Rica       26. Norvegia                   40. Vanuatu.
13. Ecuador          27. Nuova Zelanda   
14. Giappone        28. Palau   
NOTA di Edoardo Mori
Credo proprio che l'indicazione della Svizzera in questo elenco di paesi sia un errore; al Ministero si sono dimentica che per la Svizzera vale la Carta Europea per le armi  da fuoco . Infatti come scrive l'avvocatessa Morelli in data 26 ottobre 2004 è stato concluso l’ ”Accordo Tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen”, lo strumento di ratifica da parte delle Svizzera è stato depositato il 20 marzo 2006 e l’accordo è entrato in vigore in data 1 marzo 2008. Con il predetto accordo la Svizzera,  pur non facendo parte dell’Unione Europa e pur non essendo firmataria dell’Accordo di Schengen  sottoscritto a Parigi il 27 novembre 1990,  si è associata alle attività della Comunità europea e dell'Unione europea, in taluni settori indicati negli allegati A e B dell’accordo su indicato del 26.10.2004, aventi ad oggetto le misure di cooperazione tra paesi introdotte dal suddetto Accordo di Schengen, il cui scopo è quello di garantire la libera circolazione delle persone, dei mezzi e dei servizi tra i paesi aderenti all’accordo stesso. Nello specifico, in tale accordo entrato in vigore il 1 marzo 2008, la Svizzera si è impegnata ad attuare, tra le tante, la “Direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (GU L 256, del 13.9.1991, pag. 51) e raccomandazione 93/216/CEE della Commissione, del 25 febbraio 1993, relativa alla Carta europea d'arma da fuoco (GU L 93, del 17.4.1993, pag. 39) come modificata dalla raccomandazione 96/129/CE della Commissione del 12 gennaio 1996 (GU L 30, dell'8.2.1996, pag. 47)” (All. B), specificando altresì di accettare, attuare ed applicare anche gli atti e i provvedimenti che l’Unione europea e la Comunità europea adotteranno in modifica o completamento delle disposizioni che  con l’accordo medesimo la Svizzera ha accettato di attuare ed applicare (art. 2, par. 3).
Inoltre non si comprendne come questo elenco si inserisca nella nuova normativa sul controllo della effettiva esportazione, del 14-9-2016


(4 dicembre 2016)
















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