![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Home > Menu 1 > Sottomenu > Documento |
back |
Circolare Ministero dell'Interno - 557/PAS/U/017536/10175{1} del
18/11/2016
OGGETTO: Regolamento (UE) n. 258 del 2012, del Parlamento Euiropeo e
del Consiglio, del 14 marzo 2012.
Seguito circolare n. 557/PAS/U/012866/10175(1) del 29 luglio 2014.
Con circolare n. 557/PAS/U/012866/10175(1) del 29 luglio 2014, è stata
fornita l’elencazione dei Paesi verso cui le SS.LL. possono procedere
ad autorizzare direttamente le esportazioni di armi comuni da sparo,
loro parti e componenti e munizioni destinate ad uso
venatorio-sportivo, così come disciplinato dal Regolamento UE 258 del
2012.
Ciò premesso, nel richiamare integralmente le disposizioni impartite da
ultimo con la citata circolare, si fornisce la lista aggiornata dei
Paesi nei confronti dei quali codesti Uffici territoriali potranno
esperire direttamente le procedure di propria competenza e, all’esito
favorevole, concedere l’autorizzazione richiesta.
Per i Paesi non inseriti nell’elenco dovrà essere richiesto il Nulla
Osta per i successivi adempimenti di questo Dicastero.
1. Andorra
15.
Islanda
29. Papua Nuova Guinea
2.
Argentina
16. Isole Marshall
30. Paraguay
3. Australia
17. Isole
Salomone 31. Perù
4. Bliutan
18.
Liechtenstein 32.
Samoa
5. Brasile
19.
Maldive
33. San Marino
6. Camerini
20.
Mauritania
34.
Sevchelles
7. Canada
21.
Mauritius
35. Singapore
8. Capo Verde 22.
Micronesia
36.
Stati Uniti d’America
9. Cile
23. Monaco (Principato) 37. Svizzera
10. Vaticano 24.
Mongolia
38. Tuvalu
11. Corea del Sud. 25 Nepal
39. Uruguay
12. Costa Rica 26.
Norvegia
40. Vanuatu.
13. Ecuador 27. Nuova
Zelanda
14. Giappone 28.
Palau
NOTA di Edoardo Mori
Credo proprio che l'indicazione della Svizzera in questo elenco di
paesi sia un errore; al Ministero si sono dimentica che per la Svizzera
vale la Carta Europea per le armi da fuoco . Infatti come
scrive l'avvocatessa Morelli in
data 26 ottobre 2004 è stato concluso l’ ”Accordo
Tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera,
riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione,
all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen”,
lo strumento di ratifica da parte delle Svizzera è stato depositato il
20 marzo 2006 e l’accordo è entrato in vigore in data 1 marzo 2008. Con
il predetto accordo la Svizzera, pur non facendo parte
dell’Unione Europa e pur non essendo firmataria dell’Accordo di
Schengen sottoscritto a Parigi il 27 novembre 1990, si è
associata alle attività della Comunità europea e dell'Unione europea,
in taluni settori indicati negli allegati A e B dell’accordo su
indicato del 26.10.2004, aventi ad oggetto le misure di cooperazione
tra paesi introdotte dal suddetto Accordo di Schengen, il cui scopo è
quello di garantire la libera circolazione delle persone, dei mezzi e
dei servizi tra i paesi aderenti all’accordo stesso. Nello specifico,
in tale accordo entrato in vigore il 1 marzo 2008, la Svizzera si è
impegnata ad attuare, tra le tante, la “Direttiva
91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo
dell'acquisizione e della detenzione di armi (GU L 256, del 13.9.1991,
pag. 51) e raccomandazione 93/216/CEE della Commissione, del 25
febbraio 1993, relativa alla Carta europea d'arma da fuoco (GU L 93,
del 17.4.1993, pag. 39) come modificata dalla raccomandazione 96/129/CE
della Commissione del 12 gennaio 1996 (GU L 30, dell'8.2.1996, pag. 47)”
(All. B), specificando altresì di accettare, attuare ed applicare anche
gli atti e i provvedimenti che l’Unione europea e la Comunità europea
adotteranno in modifica o completamento delle disposizioni che
con l’accordo medesimo la Svizzera ha accettato di attuare ed
applicare (art. 2, par. 3).
Inoltre non si comprendne come questo elenco si inserisca nella nuova
normativa sul controllo della effettiva
esportazione, del 14-9-2016
(4
dicembre 2016)
![]() |
|
![]() |
Sitemap: in Italiano | auf Deutsch | in English | |
http://www.earmi.it - Enciclopedia delle armi © 1997 - 2003 | ![]() ![]() |